Risarcimento danni
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
L’art. 2043 del Codice Civile, affonda le sue radici nella tradizione giuridica romanista, più precisamente deriva dalla legge romana “lex Aquilia” datata intorno all’anno 286 a.C., che per la prima volta introdusse l’obbligo del risarcimento dei danni cagionati a terzi, indipendentemente da un pre-esistente rapporto contrattuale tra le parti.
La responsabilità per fatto illecito si definisce dunque anche “responsabilità extracontrattuale” (poichè riguarda tutti coloro che non sono precedentemente e necessariamente legati da un contratto o qualunque rapporto, ma entrano in relazione nel momento in cui l’azione di uno cagiona un danno ad un altro).
Il fatto dannoso dunque, genera in capo a colui che lo compie, una “obbligazione” di risarcimento ove sia dimostrata la sussistenza degli elementi che compongono il cosidetto “illecito civile”.
Gli elementi necessari per la determinazione della responsabilità sono:
– Elemento soggettivo: quando il danno è voluto, come effetto della propria azione, o comunque si accetta l’eventualità che si verifichino conseguenze dannose, anche se non sono l’obiettivo primario dell’atto.
– Elemento oggettivo: Si compone di comportamento ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità.
– Comportamento ingiusto: È l’azione umana illecita cioè contraria a norme dell’ordinamento giuridico, agli usi, al buon costume, o in generale alla diligenza nel comportamento.
– Evento dannoso: È il pregiudizio subito dal soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta. Può essere un danno economico, (danno emergente, lucro cessante), oppure danno non economico. La giurisprudenza più recente ha ricondotto a questa fattispecie anche il danno biologico e il danno esistenziale, come lesione dell’integrità psico-fisica e delle abitudini di vita del danneggiato. Viene risarcito con valutazione equitativa dal giudice.
– Nesso di causalità: È il legame causa-effetto che deve legare la condotta con l’evento, nel senso che l’azione deve essere causa diretta ed immediata del danno. Cause di forza maggiore, o caso foruito, possono escludere il nesso di causalità.
– Risarcimento: L’obbligo di risarcimento è la conseguenza del fatto illecito, che genera appunto l’obbligazione. Secondo la legislazione italiana, il termine di prescrizione, entro il quale il risarcimento deve essere richiesto, è di cinque anni, salvo altre ipotesi specifiche.